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1898 - Statuto della Società protettrice di arti e industrie decorative nella regione emiliana

In copertina:

AEMILIA - ARS

SOCIETÀ PROTETTRICE DI ARTI E INDUSTRIE DECORATIVE NELLA REGIONE EMILIANA

STATUTO

BOLOGNA
Società Cooperativa Tip. Azzoguidi
1898

 

  Art. I. La Società si compone dei sottoscrittori di 70 azioni da L. 150 ognuna per una somma complessiva di L. 10500.

  Per altro, fino a contraria deliberazione dell'assemblea degli azionisti, la sottoscrizione di azioni resterà aperta affine di aumentare il capitale sociale.

  Art. II. La Società si propone di promuovere e facilitare lo studio, la buona produzione e la commerciabilità delle arti decorative e industrie artistiche nella Regione Emiliana, allo scopo preciso che quanto è arredamento e decoro interno della casa, acquisti una praticità migliore ed un miglior senso artistico, cosichè aumentandosene la ricerca e la produzione, ne venga profitto agli artisti, agli industriali, agli operai.

 Art. III. La Società si adopererà all'uopo procurando buoni disegni e buoni modelli agli esercenti codeste arti e industrie, i quali sottostando a determinate condizioni, ne facciano richiesta; concederà il proprio patronato e il proprio magazzino di vendita ad ogni produzione del genere che fosse giudicata conforme agli intendimenti della Società stessa; terrà aperta una mostra permanente, dirigendo la vendita delle cose ivi accettate, curando con mezzi di pubblicità, con iscambi e corrispondenze che queste produzioni siano conosciute anche lontano.

  Art. IV. La Società è rappresentata da un Consiglio di azionisti il quale resta in carica per un biennio.

  Il Consiglio degli azionisti si compone del Presidente, del Vice-presidente, del Tesoriere-economo, di due Segretari e di sedici Consiglieri. Possono essere chiamati a far parte del Consiglio, signore e signori indistintamente.

  Art. V. L'esercizio artistico della Società, cioè provvista di disegni e modelli, convenzioni coi produttori, propaganda e pubblicità, scelta della produzione degna di incoraggiamento e di mostra, direzione ed esercizio delle vendite nella mostra permanente, è affidato ad una Commissione esecutiva, che è nominata annualmente dal Consiglio degli azionisti.

  La Commissione esecutiva dovrà comporsi di undici membri (signore e signori), che potranno essere scelti anche fuori della Società. Dovrà farne però parte di diritto il Tesoriere-economo del Consiglio. La stessa Commissione esecutiva dovrà scegliersi un Presidente ed un Segretario nel proprio seno.

  Art. VI. I soci azionisti hanno diritto di prendere parte alle assemblee di cui all'articolo seguente, con un voto per ogni singola azione da essi posseduta, che può essere delegato ad altro azionista mediante lettera diretta alla Presidenza.

Le assemblee sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni dovranno essere prese a maggioranza fra i presenti. Il voto favorevole di due terzi dei soci è però necessario a rendere valide le modificazioni allo Statuto in una prima chiamata; e mancando l'intervento dei soci in tal numero si terrà una seconda assemblea, nella quale la proposta di modificazione dovrà raccogliere l'adesione di due terzi dei presenti.

  Art. VII. Gli azionisti sono convocati in assemblea dal Presidente della Società almeno due volte all'anno. Di queste adunanze l'una sarà tenuta entro il mese di dicembre per la discussione ed approvazione del bilancio preventivo, che verrà proposto dal Consiglio consultata la Commissione esecutiva; la seconda entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente, e per la nomina di due revisori al conto consuntivo dell'anno in corso. Nella assemblea del mese di aprile, ogni biennio, si procederà ancora alla rinnovazione del Consiglio degli azionisti.

Dovrà altresì essere convocata l'assemblea degli azionisti ogni volta che ne sia fatta domanda al Consiglio da almeno 12 soci.

  Art. VIII. Potrà l'assemblea su proposta del Consiglio, o di almeno 5 azionisti, nominare socio onorario qualche eminente artista o persona resasi altamente benemerita della Società, conferendole tutti i diritti dei soci azionisti senza obbligo di versare l'importo dell'azione. Il socio onorario nell'assemblea non avrà diritto che ad un solo voto.

  Art. IX. L'opera della Società, non potendo essere che un grande favore morale non iscompagnato da una parziale prestazione materiale accordata ai produttori, sarà provveduto dal regolamento di cui all'art. XIV, all'esazione di un contributo dagli industriali, artisti ed artigiani di cui le opere e le produzioni venissero giudicate rispondenti ai fini della Società ed ammesse alla mostra. Tali contribuzioni saranno stabilite o in rapporto percentuale ai prezzi di vendita ottenuti, o come indennità di custodia.

  Art. X. È fatta facoltà al Consiglio e alla Commissione esecutiva di accettare alla mostra, in deposito gratuito da proprietari, oggetti di arte antica retrospettiva, che siano giudicati buoni modelli agli artisti; come anche opere o campioni di fattura moderna nazionale e straniera di cui la conoscenza potesse giovare agli artisti, agli artefici e ai committenti.

  Art. XI. Gli utili eventuali della Società andranno a costituire un fondo di riserva ad incremento della Società stessa, fino a nuova deliberazione dell'assemblea.

  Art. XII. Le azioni non possono mai cedersi ad altri. In caso di naturale mancanza di un socio azionista, l'azione non verrà intestata che ad un solo erede il quale non potrà mai chiederne il rimborso.

  Art. XIII. La Società non potrà essere sciolta se non in seguito a regolare deliberazione dell'assemblea degli azionisti e coll'adesione di due terzi almeno degli aventi diritto al voto.

Quando il numero delle azioni fosse ridotto a meno di venti dovrà deliberarsi intorno ad una riforma od allo scioglimento della Società.

  Art. XIV. L'assemblea si riserva di approvare il regolamento generale che dovrà proporre il Consiglio degli azionisti a complemento del presente Statuto.

 

Approvato nell'assemblea degli azionisti il 3 dicembre 1898.

Il Presidente dell'Assemblea

Conte CESARE RANUZZI-SEGNI

 


 

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