1902 - Ricami. Regolamento del lavoro

In copertina:

RICAMI SU  TELA  A PUNTO  ANTICO IN  BOLOGNA - Regolamento del lavoro

BOLOGNA  MCMII

 

In seconda di copertina

Bologna - Società Coop. Tip. Azzoguidi

 

 

Come meglio sarà chiarito e ordinato in uno Statuto che si sta studiando, scopo della istituzione fu fino dal principio:

  1o introdurre nella nostra città e regione una industria sussidiaria per le lavoratrici che non abbiano lavoro costante senza distoglierle dalla famiglia, e offrire un mezzo di discreto guadagno a quelle che o per malferma salute o per la cura delle faccende domestiche non possono assentarsi dalla casa;

  2o migliorare col ritorno allo studio dei buoni modelli antichi il gusto e la tecnica dell'industria del ricamo, in guisa che le addette alla istituzione perfezionate tanto nel disegno quanto nella pratica del punto, possano facilmente aadattare l'intelligenza e l'abilità a quanto via via può essere portato dal gusto moderno.

In ossequio ai quali intendimenti la Direzione, che fino da principio curò l'opera per desiderio di fare cosa benefica, si occupò sempre e si propone di provvedere ognora nuovi modelli e nuuove applicazioni, ed aggiungere il cucito a mano ed altri ricami per biancheria al punto antico, a fine di perfezionare la educazione artistica e tecnica delle lavoratrici, senza vincolarle ad un sol genere di lavoro o ad un solo stile di disegni.

E intanto per comunicare a tutte le lavoratrici, norme che furono già verbalmente esposte in una numerosa riunione di esse dalla Direzione e che regolano già da tempo i rapporti interni della istituzione, si distribuisce loro il seguente Regolamento.

 

REGOLAMENTO  DEL  LAVORO

 

Ammissione ai lavori

Art. 1o - L'ammissione ai lavori è regolata dalla Direzione in proporzione della richiesta delle cose prodotte e della qualità e della quantità delle commissioni.

Distribuzione e riconsegna dei lavori

Art. 2o - I giorni e le ore stabilite per entrare alla distribuzione e riconsegna dei lavori che vengono fatti dalle signorine direttrici del laboratorio sono il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 14 alle 15. (N.d.C.: in fondo alla pagina è aggiunta a mano la correzione: In Luglio, Agosto e Settembre dalle 16 alle 17).

Art. 3o - Le signore e signorine che vanno a prendere o a riconsegnare i lavori, terranno il loro turno secondo il numero progressivo che sarà dato loro dall'inserviente all'ingresso del laboratorio.

Art. 4o - Le lavoratrici che risiedono in altre città o in altri comuni comunicheranno colle signorine direttrici del laboratorio per mezzo di una di loro, scelta a tal uopo dalla Direzione.

Art. 5o - Queste rappresentanti dei gruppi di lavoratrici di fuori dovranno avvisare le Direttrici del laboratorio quando i lavori sono compiuti e attendere che venga loro fissato il giorno in cui queste potranno riceverle.

Art. 6o - Alle rappresentanti dei gruppi saranno consegnate la tela, il refe, i disegni con ogni necessaria spiegazione. Spetta a loro il distribuire i lavori alle ricamatrici del loro gruppo, non che di consigliare nel modo migliore la esecuzione.

Art. 7o - Le lavoratrici del di fuori dovranno corrispondere alle rappresentanti del gruppo o maestre, a titolo di compenso, il 3 per cento sul prezzo di ogni lavoro.

Prezzi

Art. 8o - I prezzi di ogni disegno che saranno scritti su apposite "tavole campionarie" sono fissatii da una Commissione composta di 6 lavoratrici scelte da 60 delle più abili e più assidue e di altre 6 nominate allo stesso scopo dalla Direzione.

Art. 9o - A scanso di contestazione le lavoratrici potranno chiedere i prezzi ed esaminare le tavole campionarie prima di accettare i lavori; senza dimenticare che i prezzi sono stati fatti sopra lavori eseguiti perfettamente e colla massima pulizia.

Pagamento

Art. 10o - I pagamenti dei lavori si fanno ogni sabato dalle ore 14 alle 16, al laboratorio (N.d.C. : in fondo alla pagina è aggiunta a mano la correzione: In Luglio, Agosto e Settembre dalle 16 alle 18).

Art. 11o - Le signore e signorine lavoratrici saranno ricevute al pagamento per precedenza di arrivo, colle stesse norme dei giorni di consegna.

Art. 12o - Per i lavori molto lunghi, possono ottenere acconti in ragione del lavoro già eseguito, ma purché si presenti una porzione terminata.

Art. 13o - Per lavori lunghi ma difficili, come servizi da thè, da tavola, ecc. , non si daranno acconti che per 6 o 12 tovaglioli.

Art. 14o - A giudizio delle signorine direttrici sarà diminuito il prezzo di mercede di quei lavori, che o per poca nettezza o per difetto di esecuzione potranno subire un deprezzamento nella vendita.

Esclusione dai lavori

Art. 15o - Non sarà più concesso lavoro:

  1. a quelle che non volessero accettare il presente Regolamento;
  2. a quelle che si servissero della tela, del refe del laboratorio nostro per lavori non ordinati dalle signorine direttrici;
  3. a quelle che si valessero dei disegni della nostra istituzione per accettare direttamente commissioni per conto proprio da negozianti o da clienti;
  4. a quelle che senza alcuna ragionevole giustificazione ritenessero presso di sé per un tempo soverchiamente lungo i lavori ricevuti.
AVVERTENZA
Lo Statuto definitivo della istituzione determinerà le proporzioni nelle quali gli utili della industria dovranno essere erogati progressivamente a favore delle lavoratrici fino a raggiungere la massima compartecipazione quando saranno restituite le somme generosamente prestate dalla locale Cassa di Risparmio e sia formato un capitale proprio sufficiente all'esercizio della industria.

 

 

 

 

 

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