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1903 Statuto della Aemilia Ars, società anonima cooperativa in Bologna

Approvato dal R. Tribunale Civile di Bologna con decreto del 3 Settembre 1903.

 

 

 

DELLA  SOCIETÀ  IN  GENERE

Art. 1 - È costituita una Società anonima cooperativa denominata Aemilia Ars con sede in Bologna.
La sua durata è di anni 25 decorribili dal giorno della sua registrazione

Art. 2 - La Società che estende la propria azione alle regioni Emiliane e Romagnole (Aemilia dei Romani) ha lo scopo diretto e principale di esercitare la industria dei merletti e delle biancherie ricamate secondo la più eletta regola e tradizione dell'arte, per tal modo da favorire il lavoro casalingo di gran numero di lavoratrici della regione ed anche per mantenere in vita una benefica azienda industriale nella città di Bologna.

La Società potrà favorire anche la produzione delle altre arti industriali attinenti all'arredamento ed al decoro della casa nei modi fissati dal regolamento generale restando esclusa in modo assoluto la ordinazione diretta ed ogni onere, rischio e responsabilità. Un apposito regolamento verrà deliberato dal Consiglio a stabilire le norme da seguirsi per quanto è contemplato in questo articolo.

DEI   SOCI

Art. 3 - La Società si compone di soci Effettivi ed Onorari. La qualità di socio Effettivo si acquista mediante la sottoscrizione di una o più azioni della Società; la qualità di socio Onorario per deliberazione dell'assemblea a proposta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 4 - I nuovi soci Effettivi non potranno essere ammessi se non dal Consiglio di Amministrazione a presentazione di due soci.

Art. 5 - Possono essere soci anche le Società cooperative, le Casse di risparmio, gli Istituti vari di credito e di previdenza, e in genere i corpi morali.

Art. 6 - Il volontario recesso dalla Società non è consentito.

Art. 7 - L'esclusione del socio è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nel caso di cattiva e immorale condotta, di fallimento e di inadempimento alle obbligazioni qualsiasi assunte verso la Società.

DEL  CAPITALE  SOCIALE

Art. 8 - Il capitale sociale è illimitato e viene costituito con tante azioni del valore di L. 100 ognuna.

Art. 9 - Le azioni sono nominative e la Società non riconosce per ognuna di esse che un solo proprietario. La cessione delle azioni si opera mediante annotamento nel registro sociale munito della firma del cedente e del cessionario e previa approvazione del Consiglio di Amministrazione: nel caso di successione invece gli eredi dovranno designare quello fra di loro che dovrà essere riconosciuto proprietario dell'azione. Del trapasso sarà fatto annotamento nel registro sociale previa anche in questo caso l'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 - Il pagamento delle azioni potrà essere fatto in due rate, ma entro un anno dalla sottoscrizione. Pagata integralmente l'azione, sarà rilasciato al socio apposito certificato.

Art. 11 - La Società ha il privilegio sulle azioni pei crediti che vanta verso i soci a qualunque titolo.

DELL'AMMINISTRAZIONE  SOCIALE

Art. 12 - La Società è amministrata e rappresentata da un Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per un triennio. Esso si compone di nove consiglieri fra cui tre signore. Il Consiglio nomina nel suo seno il Presidente, il Segretario ed il Consigliere Delegato.

Art. 13 - Le adunanze del Consiglio sono valide colla presenza di almeno 5 membri.

Art. 14 - Il Consiglio esercita tutti gli atti di ordinaria amministrazione che pel presente Statuto non siano espressamente riservati alla Assemblea; stanzia le spese, redige il bilancio, compila i regolamenti, nomina il personale, sorveglia tutto l'andamento dell'azienda.

Art. 15 - Il Consiglio di Amministrazione si aduna almeno una volta ogni trimestre e presenterà all'Assemblea generale, di cui all'art. 23, un completo resoconto economico e morale della gestione che dovrà da quella essere approvato.

Art. 16 - Il Presidente rappresenta legalmente la Società, anche di fronte ai terzi, stipula i contratti, firma tutti gli atti, convoca il Consiglio, presiede alle adunanze di questo e alla Assemblea dei soci.

In sua mancanza od impedimento queste facoltà vengono riserbate al Consigliere delegato.

Art. 17 - Il Consiglio può nominare ancora parecchi Comitati nella regione allo scopo di propaganda e di corrispondenza.

Art. 18 - La sorveglianza delle operazioni sociali è affidata a 3 Sindaci e a due supplenti colle attribuzioni ed obblighi di cui all'art. 184 del Codice di Commercio.

Art. 19 - Tutte le cariche sociali sono gratuite. Gli Amministratori sono esonerati dall'obbligo di dare cauzioni.

DELLE   ASSEMBLEE GENERALI

Art. 20 - L'Assemblea generale dei soci è convocata ordinariamente una volta l'anno al più tardi entro il mese di marzo; straordinariamente, nei casi voluti dalla legge, quando sia riconosciuto necessario dal Consiglio, quando ne sia presentata domanda firmata da almeno 1/3 dei soci effettivi colla indicazione degli oggetti da trattare.

Art. 21 - Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal presidente con avviso portante l'ordine del giorno, pubblicati dai giornali cittadini conque giorni prima dell'adunanza.  Nei casi d'urgenza il termine potrà essere ridotto a tre giorni. Gli avvisi di convocazione dovranno pubblicarsi nel foglio degli Annunzi legali della Provincia di Bologna.

Art. 22 - Nelle Assemblee i soci dispongono di un voto per azione. Ciascun socio può delegare il proprio voto ad altro azionista con dichiarazione in calce dell'avviso di convocazione e con lettera al presidente. Nessuno però potrà avere più di un voto oltre il proprio. Le signore maritate possono farsi rappresentare dal marito; le Società, i Corpi morali, i minorenni e gl'interdetti dai loro legittimi rappresentanti. Il voto non può nemir delegato agli amministratori della Società. I soci Onorari hanno diritto di prender parte alle Assemblee con voto consultivo, ma non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 23 - Nelle Assemblee ordinarie si discute e delibera il bilancio dell'annata compiuta, sentiti il resoconto del Consiglio di Amministrazione e la relazione dei Sindaci; si delibera su tutte le proposte messe all'ordine del giorno; si procede alla elezione del Consiglio di Amministrazione e si nominano tre Sindaci e due supplenti.

Art. 24 - Le Assemblee saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti, eccezioni fatte per quanto è disposto dagli articoli 27, 28 e 29, e le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei presenti e dei rappresentati.

Art. 25 - Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o da chi ne fa le veci, e i processi verbali firmati dal Presidente o dal Segretario.

DEL  BILANCIO

Art. 26 - Al termine di ogni anno sarà compilato il conto consuntivo da presentarsi non più tardi del mese di marzo dell'anno successivo all'Assemblea dei Soci, osservato tanto per essi che per la Relazione dei Sindaci il disposto dell'articolo 179 del Codice di commercio.

Gli utili netti da tutte le spese, ammortamenti, deprezzamenti e della partecipazione contrattuale determinata al personale stipendiato saranno così ripartiti:

il 35 % alla riserva;

il 30 % ai soci fino alla concorrenza del 4 % sul valore nominale delle azioni

il 35 % in partecipazioni alle lavoranti nei modi che verranno determinati in apposito regolamento. La eccedenza degli utili derivanti dalla limitazione degli interessi al capitale si distribuirà secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

DELLE  MODIFICAZIONI  ALLO  STATUTO  SOCIALE

E DELLO SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ

Art. 27 - Pei casi previsti dall'art. 158 del Codice di commercio è richiesta la presenza di almeno 2/3 dei soci. Non raggiungendosi questo numero, sarà convocata una seconda Assemblea, le cui deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti, occorrendo in ogni caso la maggioranza assoluta dei presenti e rappresentati.

Art. 28 - La Società si scioglierà prima dei 25 anni nei casi contemplati dalla legge. Per deliberare validamente lo scioglimento della Società si richiede il concorso di 2/3 dei soci e la maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 29 - La nomina dei liquidatori e le norme della liquidazione saranno fatte dall'Assemblea e col numero di voti di cui all'articolo precedente.

 

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